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Deepfake pornografici: cosa dice (e cosa non dice) la legge svizzera

Deepfake pornografici: cosa dice (e cosa non dice) la legge svizzera
5 settembre 2026

Deepfake pornografici: cosa dice (e cosa non dice) la legge svizzera

Basta una foto pubblica, presa da un profilo social o da un annuncio online, e in pochi secondi un'app la trasforma in un'immagine di nudo che non è mai esistita. Le cosiddette "app di nudificazione" (nudify apps) hanno reso il fenomeno dei deepfake pornografici accessibile a chiunque abbia uno smartphone, e la Svizzera si trova a fare i conti con una legge che su questo punto ha una lacuna precisa.

Cosa sono i deepfake pornografici

Non serve una fotocamera nascosta né una registrazione vera. Basta una foto qualsiasi, presa da Instagram, LinkedIn o da un annuncio online, e un software la trasforma in immagini di nudo o in un video a sfondo sessuale che quella persona non ha mai girato. Si tratta, in pratica, di deepfake sessuali: contenuti creati con l'intelligenza artificiale a partire da un'immagine reale, senza consenso.

È un fenomeno diverso dal revenge porn tradizionale, dove a circolare è materiale intimo reale, e diverso dalla sextortion, dove un ricattatore minaccia di diffondere contenuti (reali o costruiti) in cambio di denaro. Qui il punto di partenza è quasi sempre lecito: una foto vestita, pubblica, magari professionale. Il problema arriva dopo, con la manipolazione.

La lacuna nella legge svizzera

Cosa dice la legge svizzera, oggi, su questo fenomeno? In Svizzera non esiste, a oggi, un reato penale specifico per la produzione o diffusione di deepfake pornografici, né una legge specifica sul tema. Il Consiglio federale, per bocca del consigliere Albert Rösti, sostiene che il codice penale e civile bastino già: usurpazione d'identità, diffamazione, violazione della legge sulla protezione dei dati sono le norme a cui ci si appella oggi nei casi concreti.

Il problema, denunciato da due giuriste che seguono da vicino la materia, Jutta Oberlin e Sarah von Hoyningen-Huene, è che la norma sul revenge porn, in vigore solo dal 2024, si applica esclusivamente a immagini o video autentici. Un contenuto generato artificialmente, per quanto realistico, resta fuori da quella tutela specifica. Von Hoyningen-Huene la definisce senza mezzi termini "una lacuna legislativa", e nota che senza precedenti penali un primo autore rischia poco più di una multa pecuniaria sospesa, "poco più di una multa stradale di media entità". Settantadue casi identificati finora, secondo le due giuriste, sono solo una minima parte di quello che circola davvero.

C'è poi un problema pratico, forse più grave della lacuna normativa in sé: anche quando la fattispecie penale esiste, individuare chi ha creato o diffuso il materiale è complicato. Gli autori si nascondono su forum e canali Telegram, spesso all'estero, e ottenere la collaborazione delle piattaforme per identificarli può richiedere mesi o anni.

I passi (lenti) della politica svizzera

Il Parlamento non è rimasto del tutto fermo. L'anno scorso aveva respinto una prima proposta del deputato dei Verdi Raphaël Mahaim per legiferare sul tema. Poi, a giugno 2026, sull'onda dello scandalo dei deepfake generati con Grok, il chatbot IA integrato in X, il Consiglio nazionale ha accolto una seconda mozione dello stesso Mahaim, questa volta mirata proprio ai deepfake a sfondo sessuale.

La mozione chiede che un'autorità di controllo possa sanzionare i fornitori di applicazioni di IA generativa che non affrontano il rischio di abuso, imponendo a ogni fornitore valutazioni preventive dei danni potenziali prima di lanciare un prodotto sul mercato. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia dovrà ora formulare raccomandazioni concrete su come intervenire nel diritto vigente, mentre altre mozioni sono ancora pendenti in Consiglio nazionale, in particolare per vietare esplicitamente le app di nudificazione.

Nel frattempo la pressione della società civile è cresciuta: sempre a giugno 2026, esponenti di tutti i partiti hanno consegnato al Dipartimento federale di giustizia e polizia una petizione con 25'000 firme, per chiedere interventi decisi contro deepfake e violenze sessualizzate online.

Quando la vittima è minorenne

C'è un punto su cui la legge svizzera non ha, in realtà, la stessa lacuna: i deepfake che ritraggono minori. L'articolo 197 del Codice penale punisce la pornografia illegale basandosi sull'impressione generale che un contenuto trasmette, non sul fatto che l'immagine sia autentica o generata al computer. Questo significa che un deepfake pedopornografico rientra già oggi nel reato di pornografia illegale, perseguito d'ufficio: la polizia indaga anche senza una denuncia formale, appena ne viene a conoscenza. È un'eccezione importante rispetto al vuoto normativo descritto finora, e riguarda proprio i casi più gravi.

Resta comunque il nodo dell'applicazione pratica. Manuel Bertschi, avvocato specializzato in diritto della comunicazione, osserva che le norme esistenti coprono già buona parte del problema, ma che il punto debole è farle valere davvero: le vittime di deepfake spesso non sanno chi si nasconda dietro gli account anonimi che curano la diffusione di contenuti sulle piattaforme di social media, e senza un responsabile identificabile la strada penale si ferma. Bertschi propone una soluzione diversa da quella oggi in discussione in Parlamento: introdurre per legge una responsabilità delle piattaforme, diretta, quando sono a conoscenza di contenuti illegali e non li rimuovono. Angela Müller di AlgorithmWatch condivide la stessa posizione.

Il confronto con l'Unione Europea

Mentre Berna discute mozioni e attende raccomandazioni, Bruxelles ha già deciso. Il 7 maggio 2026 Parlamento europeo e Consiglio hanno concordato, nell'ambito del Digital Omnibus sull'IA, un divieto esplicito delle nudifier apps: sistemi che generano contenuti deepfake, immagini, video o audio sessualmente espliciti, di persone reali senza il loro consenso. Il divieto entra in vigore il 2 dicembre 2026 e riguarda sia le aziende che sviluppano questi sistemi sia i singoli utenti che li usano per creare contenuti non consensuali, con sanzioni finanziarie per chi non si adegua.

La Svizzera, non essendo membro dell'UE, non è vincolata da questa norma. Ma la distanza tra un divieto europeo operativo e una legge svizzera ancora allo stadio delle raccomandazioni è, oggi, la differenza reale tra i due sistemi.

Perché riguarda chi lavora con la propria immagine online

Chi pubblica foto di sé per lavoro, su un profilo professionale o su un annuncio, è più esposto a questo tipo di abuso: più immagini circolano, più materiale c'è a disposizione per generare un deepfake. Non è colpa di chi le pubblica: è la meccanica del fenomeno, punto. Le stesse cautele valgono per chi ha già dovuto imparare a riconoscere annunci escort falsi o a proteggere la propria identità sui siti di annunci: il deepfake è solo l'ultima forma di un problema più vecchio, l'uso non autorizzato dell'immagine altrui.

Se scopri che le tue foto sono finite in un deepfake pornografico, la prima mossa non è chiedere la rimozione: è conservare le prove. Screenshot, URL, data e ora, nome dell'account che ha pubblicato il contenuto. Una volta cancellato, il materiale sparisce anche come prova, e senza prove è più difficile far valere qualsiasi cosa dopo.

Fatto questo, si segnala alla piattaforma dove il contenuto è comparso, chiedendo la rimozione per violazione delle policy sui contenuti intimi non consensuali: quasi tutti i social e i forum importanti la prevedono, indipendentemente da cosa dica la legge locale. In parallelo conviene sporgere una denuncia penale alla polizia cantonale, anche se manca un reato specifico sui deepfake: usurpazione d'identità, diffamazione e violazione della protezione dei dati restano vie penali percorribili, e una denuncia formale è spesso ciò che le piattaforme chiedono prima di intervenire più rapidamente.

Vale la pena anche rivolgersi al Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC), il punto di riferimento svizzero per segnalare contenuti illeciti online, compresi quelli generati con l'IA. E se alla diffusione del deepfake si accompagna una richiesta di denaro, non si paga e non si negozia: a quel punto si è già dentro un tentativo di sextortion, da gestire con la stessa cautela di qualsiasi ricatto. Resta infine la strada civile, la violazione della personalità secondo l'articolo 28 del Codice civile, che può portare a un risarcimento anche quando quella penale è più incerta.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Con il Dipartimento federale di giustizia e polizia al lavoro sulle raccomandazioni e diverse mozioni ancora pendenti in Parlamento, è verosimile che la Svizzera si muova verso una tutela più esplicita nei prossimi uno o due anni, probabilmente ispirandosi in parte al modello europeo. Fino ad allora, chi viene colpito da un deepfake pornografico deve destreggiarsi tra norme pensate per altro: usurpazione d'identità, diffamazione, protezione dei dati. Funzionano, ma non sono state scritte per questo, e si vede.

FAQ

Un deepfake pornografico è reato in Svizzera? Non esiste un reato specifico, ma la condotta può rientrare in norme già esistenti come l'usurpazione d'identità, la diffamazione o la violazione della legge sulla protezione dei dati, a seconda del caso concreto.

Qual è la differenza tra deepfake, revenge porn e sextortion? Il revenge porn riguarda la diffusione di materiale intimo reale senza consenso. Il deepfake è un contenuto sessuale generato artificialmente a partire da un'immagine lecita. La sextortion è un ricatto, spesso basato su materiale reale o costruito, per estorcere denaro o altro materiale.

Le app di nudificazione sono legali in Svizzera? Non esiste un divieto esplicito come quello dell'Unione Europea, che entrerà in vigore il 2 dicembre 2026. In Svizzera l'uso di queste app per creare contenuti non consensuali resta perseguibile solo attraverso norme generali, non attraverso una legge dedicata.

Cosa fare per prima cosa se si scoprono proprie foto usate per un deepfake? Conservare le prove (screenshot, link, data), segnalare il contenuto alla piattaforma dove è pubblicato e denunciare i fatti alla polizia cantonale.